La sentenza del Tribunale di Napoli del 18.02.2016 ha sancito che a fronte dell'accertamento se il debitore, al momento dell’assunzione delle obbligazioni, non aveva una ragionevole prospettiva di poterle adempiere e non aveva, quindi, aprioristicamente le possibilità di poter onorare i debiti contratti, il decreto che omologa la procedura per sovraindebitamento può essere annullato.
La motivazione sta nel fatto che non vi sono i presupposti necessari per l’omologa del piano del consumatore qualora emerga che il debitore abbia assunto il debito in un momento in cui la propria situazione economico finanziaria era già gravemente compromessa.
Nel caso affrontato dal Tribunale di Napoli, il debitore aveva dedotto di non essere più in grado di onorare agli impegni assunti con un contratto di mutuo, avendo perso il lavoro.
Inoltre il debitore deduceva che essendo il valore della casa ormai di gran lunga inferiore rispetto alla somma concessa a mutuo, le rate dovessero essere rimodulate e commisurate rispetto al nuovo valore – risultante da perizia – dell’immobile.
Il Tribunale di Napoli omologava il piano proposto dal debitore, nonostante il voto contrario dell’Istituto di credito, ritenendo la situazione di sovraindebitamento del ricorrente non colpevole.
L’Istituto di credito ha, quindi, proposto reclamo sostenendo che il debitore, già nel momento in cui aveva contratto i debiti non era nella condizione di poterli ragionevolmente pagare (non avendo un lavoro stabile ed essendo riuscito ad onorare per un periodo le rate solo grazie all’aiuto dei genitori).
A fronte delle contestazioni della Banca il Tribunale in composizione collegiale, chiamato a decidere sul reclamo, ha annullato il provvedimento di omologa ritenendo provato che il debitore al momento in cui aveva assunto le obbligazioni non poteva avere la “ragionevole prospettiva” di poterle adempiere.