Cessione del quinto e pignoramento dello stipendio possono avvenire contestualmente, quindi coesistere, gravando nello stesso arco temporale sulla retribuzione di un lavoratore.
Ciononostante è possibile richiedere l’accesso alla procedura di Sovraindebitamento prevista dalla Legge 3/2012 in virtù della evidente condizione di difficoltà economica che un debitore sta attraversando.
Lo scopo di questo articolo è, prima di tutto, fare chiarezza tra cessione volontaria del quinto e pignoramento dello stipendio ed in secondo luogo capire come la Legge 3/2012 può essere d’aiuto per uscire dalla condizione di sovraindebitamento.
La cessione del quinto consiste in una particolare forma di prestito personale prevista dall’ordinamento italiano che nasce dalla libera volontà di un soggetto, sia esso un dipendente pubblico, un lavoratore dipendente del settore privato oppure un pensionato.
Grazie a tale strumento il soggetto ottiene un finanziamento, impegnandosi a restituire quanto dovuto attraverso una rata che verrà decurtata direttamente dalla propria busta paga o dalla pensione.
L’importo della rata sarà pari ad un quinto dello stipendio o della pensione e la decurtazione delle rate non potrà avvenire per un periodo superiore a 10 anni.
Il pignoramento, invece, è un istituto disciplinato dal nostro ordinamento che prevede un’esecuzione forzata, sul patrimonio del debitore, da parte di un creditore.
Pertanto il pignoramento dello stipendio o della pensione (ad esempio un pignoramento presso terzi), inflitto al debitore per debiti non onorati, prescinde dalla sua volontà e può avvenire nella misura massima di un quinto dello stipendio o della pensione.
Il testo unico n. 180/1950 stabilisce che le quote oggetto di pignoramento dello stipendio si calcolano sull'importo della retribuzione in busta paga al netto di ritenute fiscali e trattenute previdenziali.
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Una volta stabilite sinteticamente le differenze tra i due tipi di decurtazioni che possono agire sulla retribuzione o sulla pensione, la domanda a cui abbiamo urgenza di rispondere è: possono coesistere cessione del quinto e pignoramento dello stipendio?
La risposta è SI'!
Sempre il d.p.r. n. 180/1950, all'art. 68, disciplina il caso in cui su una retribuzione gravi contestualmente un pignoramento e una cessione volontaria.
La normativa stabilisce che la presenza delle due decurtazioni possa avvenire:
1. tanto nel caso in cui la cessione volontaria della retribuzione avvenga cronologicamente dopo il pignoramento;
2. quanto nell’ipotesi in cui la cessione volontaria della retribuzione avvenga cronologicamente prima del pignoramento;
Nel primo caso, quando quota dello stipendio del debitore è già sottoposto a pignoramento, la parte data in garanzia del creditore a fronte di una cessione non può essere superiore alla differenza tra i 2/5 della retribuzione (al netto delle trattenute) e la quota sottoposta a pignoramento.
Ragionando con esempi numerici: a fronte di una retribuzione che decurtata delle trattenute, ammonti a 100 e sulla quale si sia insinuato un pignoramento di 1/5, pari quindi a 20, la quota che può essere ceduta a garanzia di un terzo creditore sarà pari a 20, cioè la differenza tra 40 (corrispondente ai 2/5 di 100) e 20 (importo della quota oggetto di pignoramento).
Nel secondo caso, in cui la cessione dello stipendio sia anteriore rispetto al pignoramento, la quota che potrà essere sottoposta a pignoramento non potrà avere un importo superiore alla differenza tra la metà della retribuzione e la quota già ceduta volontariamente.
Ragionando, anche qui, con esempi numerici: qualora il soggetto percepisse uno stipendio che al netto delle trattenute fosse di importo pari a 100 e su tale retribuzione vi sia una cessione del quinto, quindi di 20, un eventuale successivo pignoramento non potrà avere un importo maggiore di 30, cioè della differenza tra la metà della retribuzione (50) e la quota già ceduta in precedenza con cessione (20).
La Legge 3/2012, nota anche come Legge Salva Suicidi, si rivolge a tutti i soggetti non fallibili che stanno vivendo una condizione di squilibrio finanziario e fanno fatica ad onorare i debiti contratti in precedenza, anche a causa di una cessione del quinto o di un pignoramento dello stipendio o della pensione.
Se anche tu stai affrontando una condizione di difficoltà economica puoi valutare la possibilità di accedere ai benefici offerti dalla Legge 3/12, di cui abbiamo parlato approfonditamente in questo articolo “I Benefici Della Legge 3/2012 Sul Sovraindebitamento: Quali Sono E Come Ottenerli.”
È possibile uscire dal sovraindebitamento grazie a 3 soluzioni offerte dalla Legge 3-12:
1. Il piano del consumatore: una sorta di piano di riparto dei propri debiti sulla base di una rata mensile calcolata sulle tue reali capacità economiche;
2. La liquidazione del patrimonio: la messa a dismissione, totale o in parte, del tuo patrimonio per far fronte ai debiti contratti;
3. L’accordo con i creditori: come è facilmente intuibile prevede un accordo che soddisfi la maggioranza dei creditori
Puoi accedere alle procedure previste dalla c.d. Legge Salva Suicidi anche se hai la cessione del quinto o il pignoramento dello stipendio presso terzi. Vuoi sapere come?
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