Nonostante la L. n. 3/2012 sul sovraindebitamento non espliciti e non definisca una precisa durata entro la quale il Piano del Consumatore o l’Accordo con i Creditori debbano svolgersi, la linea tenuta dai Tribunali è stata quella di ritenere che il termine entro il quale debba concludersi la procedura sia di circa 5-7 anni. Le motivazioni che hanno indirizzato verso tale inclinazione sono state diverse.
In primo luogo i Giudici hanno ritenuto di applicare i principi elaborati per le procedure di concordato preventivo per gli aspetti non specificatamente disciplinati dalla L. n. 3/2012. In secondo luogo i Giudici hanno ritenuto che piani relativamente corti, o comunque non superiori al quinquennio, rappresentino una maggiore garanzia per i creditori, ai quali, attraverso tale condotta, viene ridotto al minimo il sacrificio al quale vengono sottoposti.
Due recenti pronunce, l’una del Tribunale di Reggio Calabria (del 27 marzo 2018), l’altra del Tribunale di Padova (del 13 aprile 2018), sono andate contro questa tendenza generale.
Entrambi i tribunali, infatti, hanno omologato due piani del consumatore che prevedevano proposte di pagamento, delle posizioni debitorie dei richiedenti, aventi durata superiore ai cinque anni.
Nello specifico, il piano del consumatore proposto al Tribunale di Reggio Calabria prevedeva il pagamento dei creditori in un lasso temporale di circa 8 anni e mezzo.
Il Giudice Delegato, in tale decreto di omologa, ma anche in quello del Tribunale di Padova, giustifica tale consenso affermando che, sebbene il silenzio da parte della normativa sul sovraindebitamento circa la durata di un piano e/o di un accordo conduca ad omologarsi alle tempistiche che la giurisprudenza detta in sede di concordato, possa nondimeno essere corretto ragionare caso per caso e valutare, dunque, nel merito le ragioni alla base della situazione di sovraindebitamento.
Ad esempio, la perdita della propria occupazione o l’aggravarsi dello stato di salute dei ricorrenti, sono circostanze che esulano dalla volontà dei ricorrenti e sono idonee a ritenere meritevoli i richiedenti medesimi e possono consentire di omologare anche piani di durata superiore al quinquennio, atteso peraltro che i creditori permangono ampiamente tutelati dalla previsione della L. n. 3/2012 che sancisce “la revoca e la cessazione di diritto dell’efficacia dell’mologazione [...] se il proponente non adempie agli obblighi del piano”.