Il Tribunale di Ferrara si è pronunciato sull’istanza presentata da un agente di commercio che ha fatto ricorso alla legge sul sovraindebitamento al fine di abbattere una parte significativa dei propri debiti.
Il ricorrente, un agente di commercio, era rimasto privo di occupazione e senza le provvigioni da lui prodotte in seguito al fallimento della società per cui lavorava.
Il venir meno della fonte di reddito ha causato un accumulo di debiti, anche fiscali, ammontanti a circa 160.000,00 euro.
Questa delicata situazione ha convinto l’agente ferrarese a tentare di percorrere la strada della cosiddetta “legge salva-suicidi” che, in effetti, lo ha salvato da una situazione piuttosto compromessa.
Il debitore è uscito dalla propria situazione debitoria, con una sostanziale cancellazione dei debiti contratti, a fronte del ricorso presentato ai sensi della L. 3/2012; il Tribunale di Ferrara ha ritenuto che il ricorrente versasse in una situazione di “sovraindebitamento incolpevole”.
Il Tribunale ha ritenuto che la situazione di indebitamento fosse imputabile al fatto che il ricorrente, per oltre un anno, non avesse incassato le provvigioni dovutegli pur essendo, nel mentre, rimasto obbligato al pagamento degli impegni assunti ed al mantenimento della propria figlia minorenne.
Il Tribunale ha altresì valorizzato la circostanza che il ricorrente avesse cercato un’altra occupazione analoga a quella svolta, ricerca resa difficoltosa anche a seguito del fermo amministrativo dell’automobile utilizzata per lavorare.
La legge n. 3 del 2012 permette ai soggetti privati incapaci di adempiere alle obbligazioni contratte di rivolgersi al tribunale per ristrutturare la propria posizione debitoria e proporre un piano di copertura in base a quelle che sono le reali possibilità del debitore.
Il Tribunale di Ferrara ha cancellato la maggior parte dell’esposizione debitoria dell’agente di commercio, riducendo a circa 21.000,00 euro l’ammontare complessivo dei debiti da dover onorare.
L’importo ridotto rappresentava il valore della quota dell’appartamento posseduta dal debitore in comproprietà con i fratelli.
Il Tribunale, inoltre, ha provveduto anche alla cancellazione del sequestro amministrativo iscritto sull’auto dell’agente di commercio, procedendo per la sua restituzione al ricorrente; il mezzo è stato ritenuto fortemente necessario al ricorrente per poter svolgere la propria attività lavorativa.
Il Giudice, ha poi concluso, stabilendo che la quota minima per consentire all’agente di commercio il sostentamento proprio e della figlia minore fosse di 1.700,00 euro mensili.