Pur essendo passati cinque anni dall’introduzione della L.3/2012, solo di recente arrivano dai Tribunali Italiani le prime omologhe di Piani proposti da soggetti che si trovano in situazioni di sovraindebitamento.
Di particolare interesse è la recente omologa di un Accordo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, pronunciata dal Tribunale di Bergamo in relazione al caso di una persona fisica che ha richiesto l’accordo con i creditori sulla base della legge 3/2012.
Il Tribunale di Bergamo ha affermato che è ammissibile il “PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI” proposto dal debitore se non vi è contestazione da parte dei creditori, anche se questi ultimi non vengono pienamente soddisfatti.
Il Tribunale ha stabilito come nella valutazione del “piano del debitore” da parte del Giudice questo debba soffermarsi sulla legittimità e fattibilità della proposta stessa, mentre non è necessario valuti la convenienza della proposta, essendo questa valutazione riservata ai creditori.
Nella fattispecie, il decreto del Tribunale di Bergamo si riferiva ad un debitore, persona fisica, che aveva contratto debiti nei confronti di terzi per circa 300.000,00 euro; il debitore nel piano proponeva ai propri creditori il pagamento dei debiti con una significativa riduzione, arrivando al soddisfacimento nella sola percentuale del 2,5%.
Il Giudice, a fronte di tale proposta, ha analizzato e considerato la reale capacità economica del debitore ed a fronte dell’assenza di contestazioni da parte dei creditori ha provveduto all’omologazione del piano del cosumatore affermando che "la fattibilità del piano è desumibile dalla coerenza dei suoi contenuti concreti ed è attestata dalla relazione definitiva dell’OCC, da considerarsi analitica, esaustiva e coerente, in quanto tale rispettosa dei principi generali che ne governano la redazione".
A seguito di pronunce come questa appena citata è possibile affermare che il Giudice in questi casi deve solo accertare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi nonché che vi sia l'assenza di "ragioni ostative all'omologazione" ad esempio rappresentate da atti in frode alla legge o nei confronti dei propri creditori.
La decisione del Tribunale di Bergamo dimostra senz’altro le grandi potenzialità che la Legge n. 3/2012 può offrire e ai privati cittadini ed alle imprese che possono farne ricorso