16/2/2023

Creare un piano del consumatore per risolvere il sovraindebitamento

Il Sovraindebitamento, e con esso una delle sue soluzioni più efficaci “Il Piano del Consumatore”, è un concetto che sta entrando sempre più nella quotidianità delle famiglie e delle imprese italiane.

Sempre più consumatori ed imprenditori cercano di capire cos’è il sovraindebitamento, quali sono le soluzioni migliori per uscirne ed i benefici legati alla Legge 3/2012.

Il contesto sociale

La crisi economica e finanziaria che dal 2008 attanaglia l'economia mondiale ha sollevato anche in Italia il problema del Sovraindebitamento sia delle persone fisiche che delle società non fallibili.

Gli effetti sociali sono sotto gli occhi di tutti: sempre più famiglie non riescono ad arrivare a fine mese con le proprie entrate economiche e sempre più imprenditori (aziende agricole, liberi professionisti, anche le piccole start up, etc…) sono costretti a cedere sotto il peso dei debiti.

La Legge 3/2012: finalmente una soluzione

A differenza di altri Paesi europei, come Francia e Germania, fino al 2012 l’ordinamento italiano non prevedeva specifiche disposizioni di legge in materia di soluzioni delle situazioni di sovra indebitamento dei soggetti non fallibili.

Il Legislatore, tramite L. 3/2012 - Composizione delle crisi da sovraindebitamento - ha introdotto nel nostro ordinamento una procedura finalizzata a porre rimedio alle situazioni di “sovraindebitamento” dei soggetti rimasti esclusi dalle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare.

L’obiettivo di questa legge (conosciuta anche come Legge sul Sovraindebitamento) è quello di consentire l’esdebitazione delle passività (in altre parole liberarsi dai debiti) per permettere al debitore non fallibile ed al consumatore di ottenere la cancellazione dei debiti al fine di ripartire da zero (c.d. fresh start) e riacquisire un ruolo attivo nell’economia.

Chi può beneficiare della Legge sul Sovraindebitamento?

La normativa si applica a tutti coloro che non possono fallire per permettergli di “liberarsi definitivamente dei propri debiti” e riacquistare la possibilità di iniziare una seconda vita.

In questo articolo “Cos’è il Sovraindebitamento” ho anche elencato quali sono, nel dettaglio, i soggetti che possono accedere ai benefici della Legge 3/2012 sul Sovraindebitamento.

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Quali sono le cause del Sovraindebitamento?

Molte possono essere le cause del sovraindebitamento del consumatore, ad esempio:

  • la fiducia che spesso viene riposta ai vantaggi della rateazione, che non permette all’utente di conoscere il prezzo effettivo del bene o del servizio acquistato;
  • contrarre un finanziamento senza la certezza di essere in grado di restituirlo;
  • improvvisi cambiamenti della propria condizione finanziaria dovuta, per esempio, alla perdita della propria occupazione.

Esempi di questo tipo nella nostra società, anche a causa della crisi economica che ormai da anni imperversa nel nostro paese, sono sempre più frequenti.

Il Piano del Consumatore

Dal 2012, per i consumatori che hanno difficoltà a gestire i propri debiti, si è aperta un'importante possibilità: quella di ricorrere al cosiddetto "piano del consumatore".

Si tratta dell'opportunità, attraverso un piano di ristrutturazione, di rinegoziare i propri debiti che andrebbero così onorati tenendo in considerazione le reali possibilità finanziarie ed economiche del soggetto indebitato.

Chi può accedere al piano del consumatore

Al Piano del Consumatore può accedere esclusivamente il "consumatore" inteso come persona fisica che abbia contratto debiti per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale.

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I requisiti per accedere al Piano del Consumatore

Per accedere al piano del consumatore non basta la qualifica di consumatore ma sono necessari ulteriori presupposti.

Il soggetto, innanzitutto, deve trovarsi in stato di sovraindebitamento: l'ammontare del proprio debito deve essere tale da non permettere al consumatore di risanarlo con il proprio patrimonio prontamente liquidabile.

Inoltre:

  1. Deve essere un consumatore, non un soggetto fallibile.
  2. Non aver chiesto nei 5 anni precedenti alcune delle procedure previste per il risanamento dei debiti
  3. Fornire tutta la documentazione idonea sul proprio bilancio economico familiare.
  4. Essere in buona fede. Il debito non deve essere “colpa” del consumatore, ma dipendere da cause sopravvenute a lui non imputabili. Sarà il giudice a fare questa valutazione. A tal proposito ti consiglio assolutamente di leggere l’articolo sulla meritevolezza del consumatore nell’ambito del sovraindebitamento.

Il vantaggio di questa soluzione

A differenza della proposta di accordo con i creditori, con il PIANO DEL CONSUMATORE non è richiesta l’adesione dei creditori: con questo strumento il debitore fa una proposta (propone cioè tutta la documentazione redatta dal nostro team di professionisti interno) al Tribunale che la valuta sulla base della convenienza e della meritevolezza del soggetto interessato.

La procedura

La procedura prevista per beneficiare del Piano del Consumatore è nuova e ancora in via di sperimentazione nei tribunali, ma ci sono dei punti fermi.

Il nostro ruolo è quello di seguire il debitore durante tutte le fasi della procedura, senza mai abbandonarlo, avvalendoci anche dei nostri legali in convenzione sparsi su tutto il territorio nazionale che possono fornire, qualora il debitore lo desideri, una completa assistenza legale.

Siamo orgogliosi di poter affermare di offrire soluzioni ai massimi livelli, ma a costi minimi, per uscire dal Sovraindebitamento.

Nel dettaglio la procedura prevista dal Piano del Consumatore si compone di questi passaggi:

  1. In quanto professionisti abilitati ci occupiamo direttamente di verificare tutti i dati e la documentazione presentata dal debitore;
  2. Il nostro team interno procede quindi a redigere e attestare il Piano del Consumatore che deve essere conforme alle reali possibilità economiche del debitore;
  3. Una volta completato, il piano va depositato presso il Tribunale di residenza del debitore per ricevere il vaglio da parte del giudice;
  4. A questo punto viene fissata un'udienza in Tribunale, dove i creditori potranno fare le loro osservazioni e contestazioni. In questa fase il debitore può contare, qualora lo desideri, sulla nostra assistenza legale fornita da avvocati sparsi su tutto il territorio nazionale.
  5. Spetta poi esclusivamente al Giudice la decisione finale sull'ammissibilità del piano del consumatore; se il giudice dovesse ritenere il piano fattibile e il consumatore meritevole, omologa l’accordo e, di conseguenza, tutte le procedure esecutive in capo al debitore (ipoteche , pignoramenti, aste, etc) verrebbero sospese.

L’omologazione, quindi l’approvazione, del Piano del Consumatore è un atto unilaterale del debitore, che non prevede che i creditori esprimano il proprio voto.

Le eventuali contestazioni dei creditori

Il legislatore, tuttavia, ha lasciato ai creditori la possibilità di intervenire nel momento della formulazione delle eventuali contestazioni.

La manifestazione di volontà dei creditori è sostituita da una valutazione del giudice riguardo la fattibilità della proposta, l’assenza di atti in frode ai creditori e la meritevolezza del soggetto consumatore.

Il terzo comma dell’articolo 9 stabilisce, a garanzia dell’interesse dei creditori, che alla proposta venga allegata una relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi che indichi:

  • le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni;
  • l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
  • il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
  • l’indicazione dell’eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori.

La relazione, oltre a contenere una valutazione sul comportamento pregresso del consumatore, deve esprimere anche un giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta, nonché sulla fattibilità e sulla probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria.

Infatti, il piano del consumatore deve essere conveniente, cioè assicurare ai creditori una soddisfazione maggiore di quella che avrebbero attraverso la procedura di liquidazione dei beni.

Gli effetti dell'omologazione

Quando il piano del consumatore è omologato, i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore.

I creditori con causa o titolo posteriori, all’approvazione del piano, non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

La revoca e la cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore.

Il legislatore prevede che il piano cessi di diritto nel caso di mancato pagamento, entro novanta giorni dalle scadenze previste.

Il piano è altresì revocato se durante la procedura vengono compiuti dal soggetto debitore atti in frode nei confronti dei creditori.

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