Sospendere le procedure esecutive in corso e ostacolare, bloccandole aprioristicamente, quelle future: sono gli effetti che si possono ottenere grazie alle procedure di composizione della crisi di cui la L. n. 3/2012, anche nota come legge salva suicidi o Legge sul Sovraindebitamento.
Il caso che affrontiamo in questa sede è una sentenza del Tribunale di Brescia, sezione Fallimentare, il cui giudice, a seguito del ricorso per l’ammissione alla procedura di composizione della crisi presentato da un consumatore, ha sospeso la procedura esecutiva immobiliare e bloccato l’assegnazione dell’immobile al creditore.
Il consumatore aveva precedentemente contratto dei debiti che non riusciva più ad onorare in quanto le sue condizioni lavorative e familiari erano mutate rispetto alla situazione originaria di serenità economica.
La conseguenza ultima, derivata dal comportamento del consumatore, è stata quella della messa all'asta della propria abitazione.
Depositando il ricorso di ammissione presso il Tribunale di Brescia il debitore ha deciso di avvalersi delle procedure di composizione della crisi presentando al Giudice una proposta di piano di ristrutturazione del debito ai sensi della legge n. 3/2012.
Il Giudice del Tribunale di Brescia a seguito della valutazione della fattibilità del piano e della meritevolezza del soggetto, ritenuta la proposta di piano redatto adeguata e completa, si è pronunciato in senso favorevole al debitore, disponendo l'immediata sospensione della procedura esecutiva immobiliare.
Il Tribunale di Brescia ha ritenuto infatti che sussistevano, nel caso in oggetto, i presupposti di legge (ex art 12 bis L. 3/2012) in quanto la prosecuzione del procedimento di esecuzione forzata avrebbe potuto pregiudicare la fattibilità del piano.