11/5/2023

Inammissibilità del ricorso: cosa sapere

In quali casi concreti il Piano del Consumatore, presentanto dal sovraindebitato, non viene omologato dal Giudice? Lo scopriamo commentando la sentenza del Tribunale di Udine del 4 gennaio 2017.

Grazie alla Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 i consumatori, e tutti i soggetti non fallibili, hanno a disposizione nuove procedure per risanare le proprie condizioni debitorie, ovvero di sovraindebitamento; la L. 3/2012 dà la possibilità di accedere alla decurtazione dei debiti contratti e alla esdebitazione.

Le soluzioni previste dalla Legge 3/2012

La L. 3/12 prevede tre procedimenti.

  1. Il piano del consumatore, che prevede la soddisfazione dei creditori sulla base del piano del consumatore proposto dal debitore in cui non è necessario i creditori prestino il loro consenso.
  2. L’accordo con i creditori per la ristrutturazione dei debiti e per la soddisfazione dei creditori sulla base del piano proposto dal debitore.
  3. La liquidazione del patrimonio, a cui si può accedere in caso di mancato successo delle prime due procedure o nel caso in cui il debitore da subito opti per la liquidazione di tutto il suo patrimonio per soddisfare i propri creditori

Quali differenze tra il piano del consumatore e l’accordo con i creditori

La differenza principale fra la proposta di piano del consumatore e l’accordo con i creditori consiste che nel piano del consumatore non è richiesto che i creditori prestino il proprio consenso; sarà il Giudice che, al ricorrere dei presupposti, potrà omologare il piano.

Piano del consumatore: l’importanza del giudizio di meritevolezza

Il Giudice, prima ancora di omologare il piano, dovrà valutare che il consumatore proponente superi il giudizio di meritevolezza.

Abbiamo analizzato, nel dettaglio, l’importanza del concetto di meritevolezza in un articolo specifico: “La Meritevolezza: Un Elemento Fondamentale Per L’omologazione Del Piano Del Consumatore”.

Il Giudice può ritenere meritevole il debitore laddove emerga che egli abbia contratto le proprie obbligazioni con la convinzione che la propria disponibilità reddituale e patrimoniale gli avrebbero permesso di onorare i debiti alla scadenza.

Il sovraindebitato non dovrà cioè aver determinato colposamente il proprio indebitamento.

La decisione del Tribunale di Udine

Il Tribunale di Udine, con la sentenza del 04 gennaio 2017, ha ritenuto non sussistente la meritevolezza in quanto il consumatore ha fatto ricorso al credito di terzi in modo non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali e reddituali.

Questo comportamento, posto in essere da parte del debitore, ha determinato il mancato rispetto della regola prudenziale che richiede di evitare che il reddito mensile del soggetto sia eroso in misura superiore a un terzo dal rimborso di rate di finanziamento.

Piano del consumatore: in quali casi deve essere dichiarato inammissibile

La L. n. 3/2012 stabilisce che il ricorso proposto dal consumatore per l’ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento riguardante la domanda di ammissione al “piano del consumatore” debba essere dichiarato inammissibile qualora:

  1. non sia corredato dal deposito delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dal certificato dello stato di famiglia;
  2. non elenchi e non quantifichi le spese prededucibili, rendendo impossibile stabilire se l’attivo offerto possa essere sufficiente a pagare i creditori riportati nel piano;
  3. non fornisca informazioni necessarie capaci di attestare la correttezza del valore di mercato attribuito al bene immobile oggetto di vendita secondo il piano, e/o non fornisca alcun elemento in ordine a tempi, modi, forme della sua liquidazione;
  4. preveda il pagamento solo parziale dei creditori privilegiati, soprattutto in assenza di attestazione circa l’incapienza dei beni sui quali grava il privilegio;
  5. preveda aprioristicamente il mancato pagamento dei creditori chirografari, i quali invece devono essere effettivamente pagati, seppur in misura parziale;
  6. preveda il pagamento in misura inferiore a quella già definita in precedente esecuzione forzata (poiché il credito assegnato al creditore deve ritenersi già fuoriuscito dal patrimonio del debitore, sicché non può essere considerato nel piano).

Omologazione del piano del consumatore: la decisione del Tribunale di Udine

La sentenza Tribunale di Udine del 04 Gennaio 2017 stabilisce che qualora il giudice, a fronte del ricorso per l’ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (proposta di “piano del consumatore”), rilevi al principio l'assenza – riscontrabile d’ufficio – di un presupposto necessario per l’omologazione del piano, può dichiarare l’inammissibilità del ricorso, senza che sia necessario avviare la procedura di omologazione fissando l’udienza ai sensi dell’art. 12 bis, 1° co., l. n. 3 del 2012.

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