In quali casi concreti il Piano del Consumatore, presentanto dal sovraindebitato, non viene omologato dal Giudice? Lo scopriamo commentando la sentenza del Tribunale di Udine del 4 gennaio 2017.
Grazie alla Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 i consumatori, e tutti i soggetti non fallibili, hanno a disposizione nuove procedure per risanare le proprie condizioni debitorie, ovvero di sovraindebitamento; la L. 3/2012 dà la possibilità di accedere alla decurtazione dei debiti contratti e alla esdebitazione.
La L. 3/12 prevede tre procedimenti.
La differenza principale fra la proposta di piano del consumatore e l’accordo con i creditori consiste che nel piano del consumatore non è richiesto che i creditori prestino il proprio consenso; sarà il Giudice che, al ricorrere dei presupposti, potrà omologare il piano.
Il Giudice, prima ancora di omologare il piano, dovrà valutare che il consumatore proponente superi il giudizio di meritevolezza.
Abbiamo analizzato, nel dettaglio, l’importanza del concetto di meritevolezza in un articolo specifico: “La Meritevolezza: Un Elemento Fondamentale Per L’omologazione Del Piano Del Consumatore”.
Il Giudice può ritenere meritevole il debitore laddove emerga che egli abbia contratto le proprie obbligazioni con la convinzione che la propria disponibilità reddituale e patrimoniale gli avrebbero permesso di onorare i debiti alla scadenza.
Il sovraindebitato non dovrà cioè aver determinato colposamente il proprio indebitamento.
Il Tribunale di Udine, con la sentenza del 04 gennaio 2017, ha ritenuto non sussistente la meritevolezza in quanto il consumatore ha fatto ricorso al credito di terzi in modo non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali e reddituali.
Questo comportamento, posto in essere da parte del debitore, ha determinato il mancato rispetto della regola prudenziale che richiede di evitare che il reddito mensile del soggetto sia eroso in misura superiore a un terzo dal rimborso di rate di finanziamento.
La L. n. 3/2012 stabilisce che il ricorso proposto dal consumatore per l’ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento riguardante la domanda di ammissione al “piano del consumatore” debba essere dichiarato inammissibile qualora:
La sentenza Tribunale di Udine del 04 Gennaio 2017 stabilisce che qualora il giudice, a fronte del ricorso per l’ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (proposta di “piano del consumatore”), rilevi al principio l'assenza – riscontrabile d’ufficio – di un presupposto necessario per l’omologazione del piano, può dichiarare l’inammissibilità del ricorso, senza che sia necessario avviare la procedura di omologazione fissando l’udienza ai sensi dell’art. 12 bis, 1° co., l. n. 3 del 2012.