Una sentenza del Tribunale di Milano ha permesso ad un debitore di far fronte ai propri debiti, contratti con la banca e con Equitalia, grazie alla liquidazione del patrimonio e cessione del TFR.
Le famiglie italiane sono sempre più in difficoltà economiche e sempre più spesso risultano essere sovraindebitate.
Nella maggior parte dei casi, al fine di far fronte alle esigenze di immediata liquidità, la soluzione, purtroppo, più utilizzata è quella di richiedere un prestito, il cui ricorso spesso peggiora la situazione di partenza, innescando un circolo vizioso cui è difficile uscire.
Non tutti sono, ancora, a conoscenza di un metodo, di uno strumento alternativo che dà la possibilità di liberarsi definitivamente dai debiti contratti: tale strumento è rappresentato dalla procedura di composizione della crisi prevista dalle l. n. 3/2012.
Diverse possono essere le soluzioni e le possibilità che sono offerte al debitore per uscire dalla propria posizione di indebitamento: il piano, in ogni caso, viene redatto con l'obiettivo di realizzare una copertura delle passività in base a quelle che sono le reali capacità economiche del soggetto presenti e future.
E’ recente la sentenza del Tribunale di Milano che ha previsto per un lavoratore dipendente subordinato di una S.p.a., con uno stipendio che gli permetteva di vivere dignitosamente ma che si è trovato in una situazione di sovraindebitamento incolpevole, di uscirne attraverso un accordo di ristrutturazione del debito ai sensi della L. 3/2012.
Il soggetto, infatti, è stato vittima di una truffa da parte di terzi che lo hanno portato a porre in essere investimenti nel campo immobiliare costringendolo a sottoscrivere mutui ipotecari con la convinzione, proprio perché vittima di un raggiro, di avere dei redditi certi a fronte della stipula, purtroppo mai avvenuta, di contratti di locazione.
Il richiedente ha proposto un piano di copertura dei propri debiti contratti con la Banca e con Equitalia in cui si prevede una soluzione ibrida: la liquidazione del suo patrimonio, rappresentato da un unico immobile, e la cessione del TFR fino a quella data maturato.
Come noto e come prevede la legge in caso di gravi difficoltà economiche è possibile richiedere l'anticipo del TFR. Occorre ricordare che il diritto al TFR sorge, a norma dell’art. 2120 c.c., al momento della cessazione del rapporto.
Il Tribunale di Milano a seguito del deposito del piano e del confronto con l'O.C.C. ha constatato come il richiedente sia stato effettivamente vittima di un'azione truffaldina da parte di terzi ed ha dunque ritenuto di omologare il piano proposto, aprendo la procedura di liquidazione e nominando il liquidatore preposto.
Tale decisione è interessante in quanto prevede la possibilità di utilizzo dell’intero TFR maturato, in parziale deroga alle previsioni di legge contenute nel codice civile.
Ed infatti il codice civile all'art. 2120, comma 6 e ss disciplina l'anticipazione del TFR prevedendo che il lavoratore, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, possa chiedere, in costanza di rapporto, un'anticipazione del TFR non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
Il datore di lavoro concede le anticipazioni richieste annualmente entro i limiti del 10% degli aventi titolo e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti.
Come espressamente disposto dall'art. 2120 c.c., la richiesta deve essere giustificata dalla necessità di far fronte:
L'art. 5 del d.lgs. n. 151/2001 ai sensi dell'art. 7 della l. n. 53/2000 prevede, inoltre, che è possibile ottenere l'anticipazione del TFR per far fronte alle spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei "congedi parentali".
Condizioni di miglior favore possono essere previste sia dai contratti collettivi che da patti individuali.
L'anticipazione, secondo il disposto del comma 9 dell'art. 2120 c.c., può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e l'importo anticipato viene detratto dal trattamento spettante a fine rapporto.
Come anticipato tale sentenza prevede la possibilità di utilizzare l'intero ammontare del TFR maturato fino a quel dato momento e non solo una quota parziale come previsto dalla legge.