Il Piano del Consumatore, presentato da una signora presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, non è stato omologato perché il Giudice ha ritenuto le capacità reddituali del debitore non compatibili con le obbligazioni assunte.
Il Giudice ai fini dell’omologazione del piano di ristrutturazione e soprattutto al fine di valutare la sussistenza dei presupposti di ammissibilità del piano del consumatore è chiamato, non solo, a valutare i “numeri” della proposta (e quindi la sua fattibilità) ma ha altresì l'obbligo di valutare la sussistenza del presupposto della meritevolezza.
In altre parole, quindi, le obbligazioni assunte dal debitore devono essere compatibili con le capacità reddituali sue e della sua famiglia.
Il Giudice è infatti tenuto ad analizzare le cause dell’indebitamento e la diligenza del consumatore nell’assumere le proprie obbligazioni, nonché le ragioni dell’incapacità del debitore di adempierle, in modo da comprendere se il consumatore ha colposamente determinato il proprio stato di sovraindebitamento, avendo assunto obbligazioni “senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere”.
Al fine di escludere la colposità nell’indebitamento, dovrà essere provato che il debitore abbia contratto obbligazioni compatibili con le proprie capacità reddituali e, quindi, nella reale prospettiva di poterle effettivamente adempiere ed onorare alle scadenze previste.
A tal proposito si segnala la recente pronuncia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 14 Febbraio 2017 con cui il Tribunale ha escluso l’ammissibilità alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ad una signora che aveva un’esposizione debitoria per complessivi 86.214,82 euro, maturata nei confronti di società finanziarie per l'erogazione di crediti contratti dal 2005 in poi.
Il Giudice ha escluso “che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”.
Nella fattispecie il Giudice ha ritenuto che la situazione debitoria si configurasse di certo eccessiva rispetto a quelle che erano le risorse personali della signora, la quale aveva contratto i debiti a partire dal 2005 quando l’istante poteva contare, quale unica fonte reddituale, a seguito del decesso del marito, su una pensione di reversibilità pari a circa 1.000,00 euro mensili, ed aveva contratto un mutuo la cui rata assorbiva oltre l’85% della unica fonte di reddito.
Il consumatore, dunque, al momento dell’assunzione delle obbligazioni poteva ragionevolmente prevedere l’incapacità di poterle adempiere.
Altra questione sottolineata dal Giudice è stata la mancanza delle prove relative alle cause che hanno provocato il sovraindebitamento, anch’esse rilevanti sotto il profilo del giudizio della meritevolezza.
Alla luce di tali considerazioni il Tribunale ha ritenuto non sussistenti i presupposti previsti dalla legge per il piano del consumatore sia dal punto di vista della meritevolezza che della convenienza in quanto nella proposta la signora aveva fatto istanza per un piano del consumatore escludendo la possibilità di una soluzione liquidatoria dell'unico immobile in proprio possesso, il quale, qualora fosse stato oggetto della procedura di liquidazione, sempre secondo il Giudice, avrebbe consentito la soddisfazione dei creditori.