Non può essere ipotecata né pignorata la casa di chi ha troppi debiti, è quanto afferma una recente sentenza del Tribunale di Lodi.
Il Giudice infatti ha stabilito che l'accesso alla procedura di sovraindebitamento può bloccare qualsiasi pignoramento, che esso sia già in atto o che sia futuro.
Nella fattispecie un ex imprenditore, a fronte di mancati incassi di somme a lui spettanti ed a causa della pressione degli interessi bancari maturati su finanziamenti precedentemente richiesti, nel 2007 è stato obbligato a chiudere la propria azienda e a cessare l’attività imprenditoriale che operava nel settore edile.
La sua posizione debitoria risultava essere molto maggiore dei beni di sua proprietà, casa compresa. Il debitore ha quindi deciso di far ricorso alla procedura di sovraindebitamento chiedendo al Giudice l’interruzione e la sospensione di tutte le procedure esecutive e cautelari in essere nei suoi confronti.
L'ex imprenditore ha fatto appello alla cosiddetta legge “salva suicidi”, la 3/2012 la quale, in taluni casi, stabilisce che l’esecuzione non può proseguire se il debitore è sovraindebitato.
Il Tribunale di Lodi a seguito dell’istanza, dopo aver provveduto alla nomina dell’Organismo di composizione della crisi (OCC) e dopo aver raccolto informazioni e documentazione in merito alla situazione dell'ex imprenditore edile sovraindebitato, ha valutato il piano di liquidazione validato e certificato dall’OCC nominato dal Giudice.
Il giudice delegato del Tribunale di Lodi, il giorno fissato per l’asta che prevedeva la vendita della casa del debitore, a fronte della verifica della validità e della fattibilità del piano di liquidazione presentato dal ricorrente e constatato che la “parte ricorrente si trovava in stato di sovraindebitamento essendo evidente il perdurante squilibrio tra il patrimonio e la complessiva esposizione debitoria”, ha precisato che “non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o perseguite azioni cautelari o esecutive…”.
Di conseguenza, è stato disposto il rilascio del bene immobile e la consegna dei beni mobili facente parte del patrimonio di liquidazione.
In conclusione il Giudice dell’esecuzione, a fronte dell’accoglimento della procedura di sovraindebitamento in favore dell'ex imprenditore edile, visto l’art. 623 c.p.c., ha sospeso la procedura esecutiva in corso.