4/5/2023

Salvare un'impresa agricola con la Legge 3/2012

Una impresa agricola è stata salvata grazie alla Legge n.3/2012 ed è riuscita ad abbattere i debiti contratti grazie alle soluzioni previste dalla Legge sul Sovraindebitamento.

Il Tribunale di Fermo ha accolto l’istanza presentata salvando l’impresa agricola dal fallimento.

Imprese agricole e Legge 3/2012 sul Sovraindebitamento

Anche le aziende agricole possono beneficiare della Legge 3/12 sul Sovraindebitamento e godere delle soluzioni specifiche previste da quella che comunemente viene anche detta “Legge salva suicidi”.

L’impresa agricola non è mai fallibile e quindi è sempre assoggettabile alla L. n. 3/2012 che offre la possibilità di beneficiare di due soluzioni:

  1. una sorta di “Piccolo concordato”, l’ACCORDO DI COMPOSIZIONE DA SOVRAINDEBITAMENTO
  2. la procedura di LIQUIDAZIONE del patrimonio.

Ne abbiamo parlato ampiamente in questo articolo: “Il Sovraindebitamento delle Aziende Agricole”.

Mentre in un altro articolo abbiamo analizzato come le nostre procedure e soluzioni stanno aiutando concretamente una azienda agricola campana: “Come Le Nostre Soluzioni Stanno Aiutando Questa Azienda Agricola Ad Abbattere I Debiti”.

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Sono sempre più i casi di aziende agricole che decidono di ricorrere alla Legge n. 3/2012 sul Sovraindebitamento al fine di affrontare e risolvere le proprie situazioni di criticità.

L’accordo di composizione da sovraindebitamento presentato dall’impresa agricola salvata dalla Legge 3/2012

Ad ottobre del 2015 il Tribunale di Fermo ha accolto l'istanza, ed ha omologato la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti presentata da un’azienda agricola; l’accordo prevedeva un forte abbattimento dei debiti contratti ed anche la garanzia di un terzo.

Nella fattispecie la proposta prevedeva che venissero pagati integralmente:

  • i creditori in prededuzione;
  • l’IVA e le ritenute operate (le quali per disposizione di legge non possono essere falcidiate, ma solo dilazionate);

Inoltre l'accordo proponeva la possibilità di poter pagare:

  • il 73% del debito contratto con un istituto di credito;
  • entro un anno dall'omologa il 18% del debito contratto con un Consorzio Agrario;
  • entro un anno dall'omologa il 10% dei debiti contratti con altri creditori privilegiati,
  • entro il mese di giugno 2017 il 5% dei creditori chirografari utilizzando crediti futuri maturati dall'azienda agricola.

L'accordo con i creditori prevedeva una copertura dei debiti contratti per un importo pari a circa 481.000,00 euro, consentendo all'azienda agricola di poter continuare a svolgere con serenità e produttività la propria attività aziendale al fine di garantire le risorse economiche e finanziarie necessarie per il pagamento delle proprie posizioni debitorie.

Al fine contribuire alla fattibilità del piano proposto e soprattutto al fine di rafforzare le garanzie di copertura dei debiti contratti dal padre, la figlia dell'imprenditore agricolo si era proposta come garante offrendo le risorse eventualmente necessarie mettendo a disposizione 270.000,00 €.

Tribunale di Fermo: il Giudice verifica la non fallibilità dell’azienda agricola e i prerequisiti per poter accedere alla Legge 3/2012

Il Tribunale di Fermo a fronte della proposta presentata ha inizialmente verificato che:

  • l’azienda agricola avesse i requisiti previsti dalla Legge 3/2012, ovvero la non fallibilità dell'azienda,
  • non fosse soggetta a procedure concorsuali;
  • non avesse fatto ricorso nei 5 anni precedenti alla legge sul sovraindebitamento;

Inoltre il Giudice ha verificato la completezza della domanda e, in particolare, ha preso atto dell’attestazione resa dal professionista nominato dall’Organismo di Composizione della Crisi (OCC).

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Il Giudice del Tribunale di Fermo giudica fattibile il piano presentato dall’impresa agricola

Il Giudice ha verificato e riconosciuto anche la fattibilità del piano, in quanto quest'ultimo prevedeva la prosecuzione dell’attività di pascolo equino che consentiva all’azienda agricola di generare liquidità necessaria per il sostenimento di quanto previsto dalla proposta di accordo.

Nonostante, nel piano presentato, fosse stato previsto il pagamento dei creditori privilegiati oltre l’anno di cui all’art. 8 della L. 3/2012, l’OCC ha reputato la proposta comunque ammissibile posto che il piano prevedeva la liquidazione a mezzo cessione di crediti futuri.

Tribunale di Fermo: omologato l’accordo di ristrutturazione dei debiti presentato dall’azienda agricola

Il Tribunale dopo aver esaminato la proposta posta in essere dall'imprenditore agricolo e le considerazioni ha verificato il raggiungimento del quorum previsto dalla norma (voto favorevole dei soggetti rappresentanti il 60% dei crediti) ed ha omologato l’accordo di ristrutturazione, ritenendo il piano proposto più conveniente rispetto alla procedura esecutiva immobiliare.

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