Il pignoramento (nelle varie forme previste dal codice di procedura civile) ha la funzione primaria di garantire che particolari beni del debitore siano e restino vincolati al diritto di credito del creditore procedente e degli creditori intervenuti o che interverranno eventualmente al processo esecutivo.
I beni pignorati potranno continuare a rimanere nella disponibilità del debitore, purché preservi i predetti beni senza commettere atti di danneggiamento e/o sottrazione degli stessi.
Il nostro ordinamento prevede 3 tipi di differenti di pignoramento:
La Legge n. 3/2012 ha introdotto tre differenti procedure (Piano del consumatore, Accordo con i creditori e Liquidazione del Patrimonio) per fronteggiare il sovraindebitamento del debitore.
Per quanto concerne il pignoramento l’art. 10, comma 2°, lettera c) stabilisce, in merito alla procedura di accordo con i creditori, che “sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili”
Ed ancora, l’art 12 bis, comma 2 della Legge 3/2012, nel disciplinare il Piano del consumatore, prevede che “Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo”.
La sola presentazione dell’istanza al Tribunale per l’ammissione ad una delle procedure di composizione della crisi, tuttavia, non fa sospendere - diversamente da quanto avviene in caso di domanda per concordato preventivo - in via automatica eventuali atti di pignoramento attivati dai creditori del soggetto ricorrente.
La giurisprudenza ha difatti chiarito la questione stabilendo che il Giudice dell’esecuzione non è autorizzato a sospendere l’esecuzione a fronte della mera presentazione del ricorso per accedere ad una delle procedure previste dalla l. n. 3/2012.
Abbiamo visto, invece, che il Giudice chiamato a pronunciarsi sulla proposta di accordo con i creditori è tenuto a sospendere le procedure esecutive in caso di accordo con i creditori, e discrezionalmente può sospendere le procedure esecutive in caso di proposta di piano del consumatore.
Se hai una procedura esecutiva in corso e desideri sospendere una procedura di pignoramento la Legge 3/2012 potrebbe essere un’ottima soluzione.
Come abbiamo visto esistono dei punti fermi di cui bisogna tener conto e sulla base dei quali è certamente sbagliato affermato che la Legge sul Sovraindebitamento permette, in tutti i casi, di sospendere una procedura di pignoramento.
È fondamentale saper analizzare ogni caso e saper proporre le giuste soluzioni offerte dalla Legge 3/12.
Proprio perché non basiamo la nostra attività sulla vendita di illusioni, come fanno molti manigoldi, la prima attività che svolgiamo a chi si rivolge a noi è quella di redigere una pre analisi.
Attraverso la nostra analisi di fattibilità è possibile conoscere con precisione di quali possibilità si è in possesso per poter accedere ai benefici della Legge sul Sovraindebitamento.
Per avere maggiori informazioni sulle nostre procedure e soluzioni per accedere alla Legge 3/2012 e sospendere una procedura di pignoramento, compila il modulo in basso e riceverai una risposta in poco tempo.